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Scritto da aipsc
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Martedì 04 Maggio 2010 17:18 |
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 25 Agosto 2010 08:48 |
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Progetto di modifiche del Codice Civile ( giugno 2010) |
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Scritto da AIPSC
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Giovedì 29 Aprile 2010 10:19 |
Il Consiglio dei Ministri, giovedì 10 giugno 2010, ha discusso il disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia che introduce la possibilità per le associazioni di intraprendere un'attività commerciale a patto che sia strumentale al perseguimento degli scopi sociali.Si intende, quindi, adeguare la normativa ad una realtà che non considera più incompatibili l'esercizio dell'impresa con l'assenza di scopo di lucro. Il ministro della Giustizia e il ministro del Lavoro hanno presentato il disegno di legge delega con l'obiettivo di riformare la disciplina del Codice civile «in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro». Evidenziamo :-La strumentalità agli scopi istituzionali viene assicurata attraverso l'imposizione di una contabilità separata tra gestione sociale e gestione imprenditoriale, prevedendo che gli utili devono essere integralmente reinvestiti per gli scopi istituzionali dando la possibilità di creare un patrimonio separato da destinare in maniera stabile all'attività d'impresa. Viene , quindi, introdotta la possibilità del fallimento per l'ente che svolge attività d'impresa, con l'estensione , per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, alle persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell'ente. Il disegno di legge delega stabilisce poi i criteri per il futuro riconoscimento della personalità giuridica.
TESTO Delega al Governo per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel primo libro del codice civile.
Art. 1. (Delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro riconosciute come persone giuridiche, delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche.2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.3. I decreti legislativi previsti dal comma primo sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma primo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 4.6. Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.Art. 2. (Princìpi generali in materia di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute) 1. La riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile e della normativa connessa è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:a) al fine di valorizzare gli enti privati attraverso i quali si realizzano le libertà civili, prevedere un’ampia autonomia statutaria tale da consentire il pieno conseguimento delle finalità dell’ente e la tutela degli interessi coinvolti;b) riconoscere in particolare ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, all’amministrazione e alla rappresentanza, ai procedimenti decisionali e agli strumenti di tutela degli interessi degli associati e dei fondatori;c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell’ente secondo princìpi di trasparenza e di tutela dell’affidamento dei terzi anche in caso di scioglimento particolare del vincolo associativo o di partecipazione e di estinzione dell’ente;d) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, l’attribuzione della responsabilità limitata;e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, prevedendo che tali discipline possano trovare applicazione anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;f) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti e avendo riguardo in particolare alla modalità di formazione del patrimonio, allo scopo, all’attività dell’ente, ai rapporti con i terzi;g) assicurare la partecipazione personale degli associati e la centralità dell’assemblea, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate, prevedendo tuttavia limiti alla raccolta delle deleghe, coerenti con i princìpi di cui alle lettere precedenti;h) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell’attività nei confronti dei soci e la sua corretta rendicontazione;i) nel rispetto dei princìpi di libertà di iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative, disciplinare l’esercizio dell’impresa nel pieno rispetto della tutela dei terzi e delle finalità dell’ente senza scopo di lucro, operando, ove necessario, il coordinamento con la disciplina dell’insolvenza;j) valorizzare l’esercizio dell’attività imprenditoriale, definendo i compiti e le responsabilità degli organi sociali e prevedendo altresì un assetto organizzativo idoneo a promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione dell’impresa, considerando altresì le dimensioni e la natura dell’attività;k) prevedere, ove necessario, a quali condizioni e in quali limiti possano trovare applicazione alle associazioni e alle fondazioni le norme previste dal titolo V e VI del libro quinto del codice civile.Art. 3 (Riconoscimento della personalità giuridica)1. La riforma del procedimento con cui le associazioni e le fondazioni ottengono la personalità giuridica, e limitano così la responsabilità per le obbligazioni assunte al patrimonio dell’ente, è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:a) prevedere, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società all’articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, precisando le modalità del controllo notarile in sede di costituzione nonché in relazione alle modifiche dell’atto costitutivo;b) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando gli adempimenti non necessari, confermare che il riconoscimento è condizionato alla liceità dello scopo, imporre la forma dell’atto pubblico per il contratto associativo e per l’atto di fondazione ovvero per la deliberazione con la quale l’associazione chiede il riconoscimento;c) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un rapporto tra i fondi propri e il complessivo indebitamento della persona giuridica;d) prevedere che la limitazione della responsabilità possa perdurare nonostante il mancato rispetto del rapporto di cui alla lettera c) attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura dell’indebitamento eccedente il rapporto di cui alla medesima lettera c);e) confermare per le associazioni che non godono della responsabilità limitata ovvero che hanno perso la limitazione della responsabilità, la vigente disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte di cui all’articolo 38 del codice civile, precisando i soggetti responsabili, la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito nonché la responsabilità per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza.Art. 4 (Associazioni)1. Per quanto concerne le associazioni la riforma è ispirata ai seguenti principi direttivi:a) riconoscere e prevedere un’ampia autonomia statutaria degli associati;b) limitare le norme inderogabili, prevedendole in particolare per le materie di competenza esclusiva dell’assemblea, assegnando un voto a ciascun associato con riguardo alle deliberazioni che attengono alla trasformazione eterogenea, alla modificazione dello scopo dell’ente ovvero a modificazioni significative dei diritti degli associati.2. Per quanto concerne l’amministrazione delle associazioni, la riforma è ispirata ai seguenti principi direttivi:a) prevedere la possibilità di articolare le competenze tra gli amministratori e l’assemblea degli associati, adottando un modello di amministrazione idoneo, sia nella forma dell’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva sul modello delle società di persone e della società a responsabilità limitata, sia nella forma dei modelli di amministrazione previsti per la società per azioni;b) individuare quali competenze esclusive degli amministratori la gestione dell’attività d’impresa, ove esercitata, nonché l’amministrazione e la destinazione agli scopi annunciati dei fondi raccolti presso i terzi.3. Per quanto concerne i diritti degli associati, la riforma è diretta a:a) favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari, rafforzando altresì gli strumenti di controllo interno sulla gestione;b) prevedere una procedura idonea ad assicurare la tutela dell’associato nel caso di esclusione;c) disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato, che può essere derogato dall’autonomia statutaria solo ove sia stato costituito un comitato di controllo sulla gestione composto da soggetti indipendenti e dotati di requisiti professionali;d) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori e di impugnare le deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto da parte di minoranze qualificate di associati, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati idonea ad evitare l’insorgere di una eccessiva conflittualità;e) prevedere per le associazioni che superano i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile la possibilità di denunzia al tribunale di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori da parte dell’organo di controllo o da parte di minoranze qualificate di associati, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati idonea ad evitare l’insorgere di una eccessiva conflittualità.4. Per quanto concerne il sistema dei controlli, la riforma è diretta a prevedere:a) nelle associazioni che esercitano imprese ovvero che raccolgono fondi o sollecitano il contributo dei terzi, la costituzione di un comitato di controllo sulla gestione all’interno del consiglio di amministrazione ovvero di un organo autonomo incaricato del controllo contabile e sull’amministrazione;b) l’obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno composto da soggetti dotati di professionalità idonee, qualora per due esercizi siano superati i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile;c) l’obbligo di redigere e di comunicare agli associati un rendiconto economico, ispirato ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, da depositarsi annualmente per le associazioni riconosciute presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l’altro evidenziato l’ammontare delle retribuzioni e dei compensi e servizi a qualunque titolo corrisposti agli amministratori e agli associati che prestano il proprio lavoro in favore dell’associazione;d) per le associazioni caratterizzate dalla eterodestinazione dell’attività sociale l’obbligo di redigere un rendiconto dell’attività svolta per il perseguimento delle finalità dell’ente, precisandone la natura e le modalità nonché i criteri generali di spesa.5. Per quanto concerne la disciplina del fondo comune dell’associazione, la riforma è diretta a prevedere:a) l’esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale sul fondo comune dell’associazione da parte degli associati e dei loro eredi sia nel caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell’associazione, ammettendo il rimborso del fondo comune al recedente, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto nel caso di trasformazione eterogenea;b) la destinazione del supero netto della liquidazione a associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell’associazione, qualora non sia diversamente previsto dallo statuto;c) la disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell’associazione;d) la possibilità di emettere titoli di debito conformemente a quanto previsto per la società a responsabilità limitata;e) l’obbligo per gli amministratori e per i liquidatori di assicurare la destinazione dei fondi che sono stati raccolti, ottenuti, lasciati o donati a associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell’associazione.Art. 5 (Fondazioni)1. Per quanto concerne le fondazioni, la riforma è ispirata ai seguenti princìpi direttivi:a) individuare il carattere identificativo delle fondazioni nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo da perseguire con stabilità e continuità;b) riconoscere ampia autonomia statutaria;c) distinguere nella disciplina le fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone;d) stabilire che la denominazione fondazione possa essere assunta solo dagli enti per i quali sia richiesto il riconoscimento come fondazioni.2. Nella disciplina delle fondazioni, la riforma è diretta a prevedere norme che assicurino:a) la possibilità di realizzare modifiche statutarie solo accessorie e strumentali, nei limiti in cui ciò sia funzionale ad una migliore e più razionale realizzazione dello scopo;b) un regime dell’estinzione e della trasformazione omogenea comunque idoneo ad assicurare la destinazione del patrimonio allo scopo della fondazione;c) che lo statuto preveda le regole sui processi decisionali, con particolare riferimento alle determinazioni relative all’amministrazione e all’investimento del patrimonio nonché alle erogazioni, potendo prevedere lo statuto che le relative procedure siano disciplinate attraverso regolamenti interni;d) l’individuazione delle condizioni alle quali trova applicazione la disciplina della trasformazione eterogenea;e) le condizioni, modalità e limiti nei quali trovino applicazione le norme dettate per le associazioni, in particolare con riguardo a quanto previsto dall’art. 4, commi 4 e 5;f) la disciplina della impugnazione delle deliberazioni degli organi della fondazione contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione e all’ordine pubblico, riconosciuta al fondatore, a ciascun componente gli organi della fondazione e al pubblico ministero, nonché le modalità dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;g) i diritti di informazione ai componenti degli organi della fondazione;
h) che la denunzia al tribunale ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. e) possa essere proposta da ciascun componente gli organi della fondazione nonché dal pubblico ministero;i) che qualora le disposizioni in ordine alla nomina o alla sostituzione degli amministratori contenuto nell’atto costitutivo non possano attuarsi, vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio su richiesta del pubblico ministero ovvero da chiunque vi abbia interesse;j) che lo statuto preveda obblighi di trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari, potendo altresì l’autonomia statutaria prevedere specifiche forme di tutela per i medesimi;k) per l’ipotesi in cui lo scopo della fondazione sia esaurito o divenuto impossibile, ove lo statuto non disponga diversamente, che gli amministratori, ovvero l’organo indicato dallo statuto, deliberino la liquidazione e l’attribuzione del patrimonio residuo allo scioglimento allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore ovvero la fusione con altra fondazione avente finalità analoghe. La deliberazione è omologata dal tribunale con provvedimento da assumersi in camera di consiglio e nel provvedimento si ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche;l) che qualora gli amministratori omettano la deliberazione di cui alla lettera precedente, il tribunale vi provvede, con provvedimento assunto in camera di consiglio, su istanza del fondatore, dei componenti gli organi della fondazione ovvero del pubblico ministero;m) con riferimento alle fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone, quali ad esempio le fondazioni di famiglia, e che non sollecitano, né ricevono oblazioni o donazioni dal pubblico, la possibilità e i limiti dell’ingerenza del fondatore o di un soggetto da lui designato nella vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di determinare lo scioglimento della fondazione anche dopo che sia intervenuto il riconoscimento, provocandone la liquidazione o la trasformazione; prevedere condizioni modalità e limiti, anche derogando alle norme che disciplinano l’esercizio dell’azione di riduzione, nei quali la fondazione può perseguire lo scopo di amministrare un patrimonio a favore di soggetti deboli, incapaci di curare i propri interessi.Art. 6 (Destinazione di beni senza attribuzione della personalità giuridica)1. La riforma è diretta a disciplinare il regime dei fondi raccolti per uno scopo particolare ovvero dei beni donati o lasciati ad una associazione o a una fondazione con destinazione particolare ad uno scopo diverso da quello dell’ente, prevedendo in particolare:a) le condizioni, i limiti e le modalità di rendicontazione, nonché adeguate forme di pubblicità del vincolo di destinazione sui beni raccolti;b) che nella corrispondenza i beni lasciati o donati ad un’associazione o a una fondazione con una destinazione particolare possano essere indicati come «fondazione dipendente»;c) il regime di responsabilità dell’ente gestore e degli amministratori del medesimo inerente alla raccolta e alla gestione e alla destinazione di detti patrimoni;d) la disciplina in caso di insolvenza o di scioglimento della persona giuridica, prevedendo che il patrimonio sia devoluto, con lo stesso onere, ad altre associazioni o fondazioni che hanno fini analoghi.Art. 7 (Disciplina dell’impresa commerciale esercitata dalle associazioni e dalle fondazioni)1. Per quanto concerne l’esercizio dell’impresa commerciale da parte delle associazioni e delle fondazioni, la riforma è diretta a:a) definire i presupposti di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, prevedendo che esso trovi applicazione anche nel caso di esercizio strumentale, nonché l’applicazione dello statuto di impresa anche nel caso dell’esercizio secondario;b) prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;c) prevedere l’applicazione, con gli opportuni adattamenti, di quanto previsto dall’art. 2361 del codice civile.Art. 8 (Norme di attuazione e transitorie)1. La riforma è diretta a prevedere norme transitorie e di attuazione che:a) limitino al minimo i costi di adeguamento degli statuti alle nuove norme imperative eventualmente introdotte, in particolare consentendo che i meri adeguamenti statutari siano deliberati dagli amministratori e da essi direttamente realizzati gli adempimenti previsti dalla legge;b) prevedano che le associazioni e le fondazioni regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del codice civile riformato, in quanto compatibili;c) disciplinino il regime dei controlli privatistici cui sono sottoposti gli enti costituiti dalla legge o la cui attività è disciplinata dalla legge, se soggetti a speciale vigilanza amministrativa.2. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 sono disciplinate dal codice civile dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’art. 1, comma 1, della presente legge, restando in ogni caso ferme le norme imperative previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. È abrogato dalla medesima data l’articolo 29 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.3. La vigilanza sulle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, inerente al rispetto della legge e dello statuto, nonché delle procedure idonee ad assicurare l’integrità e la trasparenza dei processi decisionali con particolare riferimento alle decisioni relative all’amministrazione e all’investimento del patrimonio nonché alle erogazioni, è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del codice civile.Il Prof. Clarich ha suggerito di eliminare la parte finale del comma (da “fino all’entrata…” al termine del periodo); la proposta è osteggiata dalla Prof.ssa Torchia.Art.9 (Disposizioni penali ed amministrative)La riforma della disciplina sanzionatoria è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:a) prevedere per gli amministratori, i membri del comitato di controllo o dell’organo di controllo interno, i liquidatori delle associazioni e delle fondazioni che esercitano imprese commerciali:- la applicazione dei reati e degli illeciti di cui agli articoli 2621, 2622, 2625, 2630, 2631, 2634, 2635 e 2636 del codice civile, con le medesime sanzioni ivi previste;- la applicazione della estensione delle qualifiche soggettive di cui all’articolo 2639 del codice civile;- la applicazione, in relazione ai reati sopra elencati, della circostanza attenuante di cui all’articolo 2640 del codice civile;- la applicazione dei reati di cui al capo II del titolo VI del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le medesime sanzioni ivi previste, nel caso di fallimento delle associazioni o delle fondazioni che esercitano imprese commerciali;b) prevedere per le associazioni e le fondazioni che esercitano imprese commerciali:- la applicazione dell’art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con le sanzioni ivi previste, in relazione ai reati di cui agli articoli 2621, 2622, 2625, 2636 se commessi nell’interesse delle associazioni o delle fondazioni.Art. 10 (Delega per il coordinamento)1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 un decreto legislativo per operare il mero coordinamento materiale con la restante normativa in materia di associazioni, fondazioni di cui al libro I, titolo II del codice civile e provvedendo alla abrogazione delle disposizioni non più vigenti.2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, previo parere delle componenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di pareri. Qualora il termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
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Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Agosto 2010 14:55 |
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Realizzazione brani riprodotti su supporti fonografici |
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Scritto da aipsc
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Lunedì 26 Aprile 2010 16:35 |
Oggetto: Cantanti e gli orchestrali _ realizzazione brani riprodotti su supporti fonograficiRilevato che, per i cantanti che svolgono in sala di incisione attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, perdura l'assenza di una contrattazione collettiva per l'individuazione dei compensi minimi spettanti e della base contributiva imponibile, e che tale situazione riguarda anche gli orchestrali che svolgono la medesima attivitàÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.133 del 10 giugno il decreto 29 aprile 2010, che determina le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all'Enpals per i cantanti e gli orchestrali. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli importi per i cantanti e gli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, sono stabilite in relazione al numero dei supporti fonografici venduti secondo la tabella allegata al decreto .
DECRETO 29 aprile 2010 Determinazione delle retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali, che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). (10A06885)IL MINISTRO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), che individuano ilavoratori obbligatoriamente iscritti all'ente e, ai fini del finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto ente, prevedono il versamento di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione percepita da ciascun iscritto per le attività espletate;Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato, ai sensi del citato art. 3, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le categorie dei lavoratori assicurati all'ENPALS;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS, il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 dicembre 2003, con il quale, per la categoria dei cantanti, relativamente alle attività prestate nelle sale di incisione, sono state fissate, a decorrere dall'anno 2004, le retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria, ed in particolare l'art. 2 del citato decreto, che prevede la verifica e l'adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali;Rilevato che, per i cantanti che svolgono in sala di incisione attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, perdura l'assenza di una contrattazione collettiva per l'individuazione dei compensi minimi spettanti e della base contributiva imponibile, e che tale situazione riguarda anche gli orchestrali che svolgono la medesima attività;Considerato che e' diffusa la prassi di non determinare, nemmeno a livello individuale, compensi in relazione alle attività prestate nelle sale di incisione dalle sopra citate categorie di lavoratori, privilegiandosi la corresponsione procrastinata di compensi in misura variabile e non direttamente connessa alle predette attività prestate nelle sale di incisione;Valutata l'opportunità di applicare alle predette categorie il regime di retribuzione convenzionale previsto dal predetto art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971, fissandone l'assetto in relazione all'andamento delle vendite dei supporti fonografici;Verificata l'esigenza di assicurare, in media, un'incidenza omogenea degli oneri contributivi su tutte le fasce di retribuzione convenzionale di cui alla tabella annessa al presente decreto;Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;Decreta:Art. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria dovuti all'ENPALS per i cantanti e gli orchestrali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, sono stabilite, in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.2. La determinazione in via convenzionale di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro e' regolato da accordi o contratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti che partecipano alla produzione dei brani musicali svolgendo un'attività di supporto alla realizzazione dei brani medesimi.3. La contribuzione dovuta sulle retribuzioni convenzionali di cui al comma 1 e' interamente a carico del datore di lavoro o del committente del brano. In caso di cessione del brano la contribuzione e' a carico dell'impresa cessionaria, a decorrere dalla data della cessione.Art. 21. Le retribuzioni convenzionali di cui al presente decreto sono determinate in riferimento alle prestazioni effettuate nelle sale di incisione per la produzione di supporti fonografici finalizzata alla commercializzazione, nell'ambito di uno o piu' canali di vendita.L'obbligo di assolvere agli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria sorge alla data di pubblicazione del supporto medesimo.Non sussiste l'assoggettamento a contribuzione previdenziale quando l'attività di incisione del supporto fonografico viene svolta per scopi diversi dalla commercializzazione e il supporto viene distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001.2. Con la pubblicazione del supporto fonografico destinato alla commercializzazione, gli obblighi contributivi sono assolti con il versamento della quota relativa al compenso convenzionale per brano corrispondente alla prima fascia dell'allegata tabella.3. Con la diffusione semestrale da parte della Società italiana degli autori ed editori dei dati sul volume delle vendite dei supporti fonografici, sorge l'obbligo di effettuare operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali in relazione al passaggio da una fascia all'altra dell'allegata tabella, in conseguenza dell'incremento del numero dei supporti fonografici venduti. Ai fini delle predette operazioni di conguaglio, vanno assunte a riferimento le vendite dei supporti fonografici registrate fino al termine del quarto semestre di distribuzione.4. Ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, la prestazione lavorativa di cui al presente decreto, connessa alla produzione di un brano, integra il riconoscimento di una giornata assicurativa.Art. 31. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede ad apposite verifiche ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni convenzionali fissate nell'unita tabella.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 29 aprile 2010Il Ministro: Sacconi
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Tabella per la determinazione delle retribuzioni convenzionali per i cantanti e gli orchestrali che svolgono, in sala d'incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti si supporti fonografici
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Fascia
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Numero supporti fonografici venduti
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Compenso convenzionale per brano
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Contribuzione sociale sul compenso convenzionale per brano (33%)
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(da)
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(a)
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1
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<6000
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43,55
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14,37
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2
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6.001
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20.000
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188,73
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62,28
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3
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20.001
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60.000
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580,72
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191,64
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4
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60.001
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200.000
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1.887,34
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622,82
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5
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>200000
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3.629,50
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1.197,74
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Informativa n. 14 (11.06.2010) Studio Sabrina Amicone Consulente del Lavoro in Roma
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Ultimo aggiornamento Venerdì 20 Agosto 2010 14:57 |
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Contributi alla cultura: un aiuto fondamentale viene dai privati |
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Scritto da AIPSC
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Giovedì 22 Aprile 2010 08:45 |
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Il "mecenatismo imprenditoriale" nel 2009 ha devoluto al settore quasi 30 mln di euro di Marzia Apice - www.4arts.it
Nove anni fa ci fu la prima applicazione della norma che consente la piena deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo (articolo 100, comma 2, lettera m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Oggi si può ben dire che i finanziamenti dei privati alla cultura, soprattutto in tempi di crisi del pubblico, rappresentano una fetta importantissima dei contributi di cui gli operatori del settore possono usufruire. I dati forniti dal Mibac, del resto, parlano chiaro: i fondi devoluti dal "mecenatismo imprenditoriale" a favore dello spettacolo e della cultura ammontano nel 2009 alla considerevole cifra di 29.439.452,90 Euro. Nell'elenco dei finanziatori si trovano dei veri e propri colossi finanziari, come Intesa San Paolo Spa, Sorgente Sgr Spa, Enel Spa, Banca Popolare di Milano, Mapei Spa, A2A Spa, Iride Spa, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Assicurazioni Generali Spa, Banca Nazionale del Lavoro, accanto alle quali trovano posto però anche imprese più piccole ma non per questo meno sensibili. Tra i maggiori soggetti ad aver beneficiato dei fondi, figurano i grandi enti lirici e le istituzioni musicali quali la Fondazione Teatro alla Scala, la Fondazione Teatro di San Carlo e la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insieme con importanti realtà culturali come la Fondazione Giorgio Cini. Anche gli enti locali però, come ad esempio molti comuni, utilizzano le risorse private ad integrazione di quelle pubbliche. Sempre dai dati relativi al 2009, risulta che la Lombardia sia la regione dove maggiori sono stati i finanziamenti privati in favore della cultura, con 10.571.862,25 Euro destinati dalle imprese alle realtà culturali del suo territorio. Al secondo posto figura il Lazio, con 4.386.767 Euro, seguito dall’Emilia Romagna con 3.125.284,81 Euro.
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Ultimo aggiornamento Sabato 28 Agosto 2010 10:39 |
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