Statuto AIPSC PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 20 Agosto 2008 11:11
Art.1 E' costituita l'Associazione Italiana Professionisti Spettacolo Cultura, con sigla identificativa: AIPSC. L'Associazione fa esplicito riferimento agli artt. 36,37,38,40,41 e 42 del Codice Civile e non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, come previsto dall' art. 87, comma 4 del DPR n. 917/86 e dal DLGS n. 460/97, è da considerarsi "ente non commerciale". Essa ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità , dei suoi soci nei campi della cultura e dello spettacolo
Art.2 L'Associazione promuove e patrocina, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, cinematografiche  ed artistiche e partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza meetings,convegni, seminari, workshops, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento , di informazione , orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche ed imprenditoriali nella cultura e nello spettacolo . L' Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l' attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione. All' Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, l'AIPSC, istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che fanno parte integrante ed indiscindibile dell' Associazione. Tali suddivisioni ed identificazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo. L'AIPSC, potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che risultassero funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari.
Art.3 L' Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. Le uniche entrate dell'Associazioni avranno caratteristiche istituzionali: quote sociali o liberalità. In nessun modo l' Associazione svolgerà  attività commerciale.L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
Art.4 E' esplicitamente vietata l' assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. 
Art.5 Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione .  L'appartenenza all' Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. I soci avranno uguale diritto di voto per l' approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le altre persone giuridiche che ne condividono gli scopi mediante l'istituto dell' affiliazione con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci e la durata dell' associazione sono illimitati . E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell' Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative e servizi, , programmati e realizzati  dall' Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie o liberalità.
Art.6 La quota associativa singola annuale è fissata nella misura di € 50.00 (dal 1 maggio 2010 : €.100,00)  e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.
Art.7 La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell' adesione, per morosità nel versamento delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi d Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.
Art.8 Il patrimonio dell' associazione, indivisibile, sarà costituito da:quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci , liberalità e contributi.
Art.9 L' Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto al voto e i criteri di ammissione a socio.
Art.10 La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
Art.11 L' Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art.12 L' Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L'Assemblea potrà essere convocata su tutto il territorio nazionale mediante affissione all' albo dell'associazione predisposto nella sede sociale ovvero mediante comunicazione scritta, telefonica o telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l' adunanza. E' valida la convocazione dell'assemblea ancorchè non sia portata a conoscenza di ciascun associato nel suo domicilio in quanto lo statuto prevede la facoltà di effettuare comunicazioni impersonali attraverso manifesti affissi nei locali dell'associazione ovvero attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso nonchè il Regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo. All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall' art. 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un quinto dei soci.
Art.13 L'esercizio finanziario coincide con l' anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione
Art.14 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 12  Consiglieri , eletti tra i soci.  Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessario l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l' ammissioni di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni saranno valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti o di loro deleghe. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.
Art.15 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.
Art.16 Le cariche sociali avranno la durata di 5 anni e saranno rieleggibili.
Art.17 Il Consiglio Direttivo convocherà l' Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Art.18 Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell' Associazione.
Art.19 Lo scioglimento dell' Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.
Art.20 In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.


Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Ultimo aggiornamento Martedì 27 Aprile 2010 13:50